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SUAP - PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO<br />

Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDFServizio alle Imprese e al Territorio
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO - ART.5 DPR N.160/2010 (in vigore dal 29 marzo 2011)
L’art. 5 del Decreto prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione è presentata al SUAP.
La SCIA deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della Legge n.241/1990.
Al momento della presentazione della SCIA il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta.
Il SUAP deve poi trasmettere in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto.
A seguito del rilascio della suddetta ricevuta, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge n.241/1990, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
Nei casi in cui la SCIA sia contestuale alla comunicazione unica questa va presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.
Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste di integrazione.
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della Legge n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima Legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento senza necessità di ulteriori istanze o diffide.