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SUAP - PROCEDIMENTO UNICO

Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDFServizi alle Imprese e al Territorio
PROCEDIMENTO UNICO – ART. 7 DPR N.160/2010
ENTRERA’ IN VIGORE IL 30 SETTEMBRE
 Al di fuori dei casi in cui è possibile presentare SCIA, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro 30 giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi.
Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della L. 241/1990, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.