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COMMERCIO - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono

Si definiscono “medie strutture di vendita” (MSV) i negozi con superficie di vendita compresa tra mq. 250 e mq.1.500.

Nella zona del centro storico, sono “medie strutture di vendita” i negozi con estensione superiore a 100 mq.

Chi può esercitare l'attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

E' possibile aprire una nuova media struttura di vendita, o trasferirne la sede o ampliarne la superficie di vendita previa autorizzazione.

I negozi con estensione superiore sono definiti “Grandi Strutture di Vendita” (GSV) e la loro apertura è soggetta ad autorizzazione.

La materia è attualmente disciplinata dai seguenti atti:

  • Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “ Testo Unico in materia di Commercio”;
  • Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 8.5.2007  “Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo Unico in materia di commercio – Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1”  (piano regionale del commercio).

Per agevolare la consultazione dei testi normativi, vengono resi disponibili a fondo pagina sia i documenti integrali, sia una loro versione ristretta agli aspetti che riguardano più direttamente le strutture di vendita.
 

Le medie strutture di vendita del settore alimentare, in aggiunta alla domanda di autorizzazione, debbono proporre una autonoma e separata dichiarazione per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria.

La dichiarazione va proposta ugualmente al Comune, che provvede ad inoltrarla al servizio competente della ASL 4 – CHIAVARESE (utilizzando i moduli pubblicati nella pagina di questa sezione del sito dedicata all’argomento "ALIMENTI (PRODUZIONE - VENDITA - SOMMINISTRAZIONE)").


I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Norme di riferimento