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RICETTIVITA' - CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono

La Legge Regionale n. 11/1982  individua quattro tipologie di “aziende ricettive all’aria aperta“ :

 

  1. villaggi turistici:  le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, «caravan» o altri allestimenti minimi di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento, purchè detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle allegate  alla L.R. 1982 n. 11;
  2. campeggi: le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle allegate  alla L.R. 1982 n. 11;
  3. parchi per vacanze: campeggi  in cui è consentita l'occupazione delle piazzole con tende o altre strutture stabili da parte degli ospiti anche indipendentemente dalla loro continua ed effettiva presenza, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle allegate  alla L.R. 1982 n. 11.
Le aree da destinare ad aziende ricettive all’aria aperta devono essere comunque previste come tali negli strumenti urbanistici generali del Comune.


Casi di promiscuità:

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, ovvero un'occupazione delle piazzole analoga a quella propria dei parchi per vacanze, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende, «caravan» o altri allestimenti tipici dei villaggi turistici, ovvero un'occupazione delle piazzole analoga a quella propria dei parchi per vacanze, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30% di quella complessiva dell'esercizio.

Classificazione

Le aziende ricettive all’aria aperta sono classificate in diversi livelli contrassegnati con un numero di stelle variabile da 1 a 4, in relazione ai requisiti posseduti. L'attribuzione di un livello di classificazione e' obbligatoria, ha validità quinquennale ed è fatta dalla Provincia.

L'attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale e indispensabile per il rilascio della licenza amministrativa. Il livello di classificazione deve essere riportato, unitamente alla capacità ricettiva autorizzata, nella licenza di esercizio.

Chi può esercitare l’attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

Il soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un’azienda ricettiva all’aria aperta (titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Economiche  una domanda redatta su apposito modello disponibile presso l’Ufficio (o scaricabile da questa pagina web), con tutti gli allegati ivi previsti.

Un nuova autorizzazione deve essere richiesta anche per le aziende già avviate, quando le aree in cui si esercita l’attività vengano interessate da lavori  urbanistico-edilizi.
 

Nel caso in cui il titolare dell’attività intenda porre a disposizione degli ospiti un servizio di ristorazione e/o di bar dovrà munirsi delle relative autorizzazioni amministrative, sanitarie ed ambientali (vedi “BAR – RISTORAZIONE”


I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Validità

Permanente, salvo l’obbligo di aggiornamento della classificazione ogni cinque anni.

Norme di  riferimento