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Denuncia di nascita

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Anagrafe - Stato Civile (Uff. Stato Civile)
Descrizione del servizio

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto;
  • oppure presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, ci si può rivolgere indifferentemente al Comune di residenza del padre o della madre), entro 10 giorni dalla data del parto;
  • o ancora presso il Comune in cui é situato il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 10 giorni dalla data del parto.

Se il termine utile per dichiarare la nascita cade in un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

A chi é rivolto

Ai genitori di bambini nati a Lavagna oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente a Lavagna.

Come si accede

Occorre rivolgersi all' Ufficio Stato Civile, portando con sé un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria.

Per i figli legittimi (nati da persone unite in matrimonio valido agli effetti civili), la denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o da altra persona che ha assistito al parto.

Per i figli naturali (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale) occorre la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di identità valido.
Qualora la dichiarazione non è resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre motivarne il ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile ne da comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari.

Quanto costa

Non ci sono costi.

Norme di riferimento

- art. 30 D.P.R. n. 396 del 3.11.2000

Notizie utili

Quando la denuncia di nascita viene fatta presso il centro di nascita, i genitori che siano residenti in Comuni diversi devono specificare a quale Comune intendano che sia trasmessa (di residenza del padre o della madre), per la trascrizione in quei registri di stato civile.

In assenza di indicazioni, la Direzione Sanitaria provvede ad inviarla al Comune di residenza della madre.
In caso di genitori residenti in comuni diversi, il neonato viene iscritto d'ufficio nell'Anagrafe del Comune di residenza della madre.

Per quanto riguarda la scelta del NOME, é bene ricordare che (artt. 34 e 35 D.P.R. n. 396/2000):
 

  • é vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi;
  • i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome;
  • se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste prescrizioni, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà  immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini dell'azione di rettificazione;
  • il NOME imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre (ad esempio: Francesco oppure Francesco Matteo, oppure Francesco Matteo Giulio).

In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe;


 gli altri servizi:
Ufficio Anagrafe
 

Ufficio Stato Civile