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RICETTIVITA' - ALBERGHI/RESIDENCE

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono

La Legge Regionale n. 11/1982  individua quattro tipologie di aziende ricettive alberghiere:


gli alberghi, intesi come le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori con esclusione di cucina o posto – cottura;

i villaggi-albergo, intesi come alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione, di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in una unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela;

i motels, intesi come gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e la assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni e, che assicurino servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar e ristorante o tavola calda e fredda;

le residenze turistico-alberghiere, intese come le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali con cucina o posto-cottura, in possesso dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla L.R. 1982 n.11. Nelle residenze turistico alberghiere di norma non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Casi di promiscuità:

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Classificazione

Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in diversi livelli contrassegnati con un numero di stelle variabile da 1 a 5 per gli alberghi e 3 a 5 per le residenze turistico-alberghiere, in relazione ai requisiti posseduti.

La classificazione, di competenza della Provincia, ha validità quinquennale e deve essre rinnovata nel semestre precedente la scadenza.

L'attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale e indispensabile per il rilascio della licenza amministrativa. Il livello di classificazione deve essere riportato, unitamente alla capacità ricettiva autorizzata, nella licenza di esercizio.

Chi può esercitare l’attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

Il soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un’azienda ricettiva alberghiera (titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Economiche una domanda redatta su apposito modello disponibile presso l’Ufficio (o scaricabile da questa pagina web), con tutti gli allegati ivi previsti.

A seguito della domanda viene rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai sensi della L.R. 1982 n. 11 insieme al Nulla Osta sanitario previsto dall’art.231 del R.D. 1934 n. 1265.

L’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta quando i locali in cui si esercita l’attività alberghiera vengano trasformati con opere edilizie.

Nel caso in cui il titolare dell’attività intenda porre a disposizione degli ospiti un servizio di ristorazione e/o di bar dovrà munirsi delle relative autorizzazioni amministrative, sanitarie ed ambientali (vedi “BAR – RISTORAZIONE”).

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Validità

Permanente, salvo l’obbligo di aggiornamento della classificazione ogni cinque anni.

Norme di riferimento