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ESTETISTI

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa è

L'attività  di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, sia con l'attuazione di tecniche manuali che con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

Sono escluse dall'attività  di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità  di carattere terapeutico.

L'attività  di estetista non può svolgersi in forma ambulante o di posteggio, fatta eccezione per lo svolgimento di prestazioni rese in via occasionale nel corso di iniziative di moda o di spettacolo ovvero per finalità  promozionali.

E' invece ammesso l'esercizio dell'attività  presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente, salvi i requisiti igienico sanitari dei locali.

Chi può esercitare l'attività

Le condizioni per svolgere l’attività di estetista sono:

  • il possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art. 3, 4 e 8 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990 per il titolare dell’attività e/o eventuali soci o dipendenti direttamente adibiti al trattamento dei clienti;
  • i requisiti urbanistico-edilizi (cioè l’agibilità) ed igienico-sanitari dei locali in cui si esercita l’attività: questi ultimi sono specificamente stabiliti dall’art.10 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.2.1971.

Come si accede

La disciplina dell’attività di estetista è contenuta nella legge n.1 del 4 gennaio 1990 e dalla Legge Regionale 2.1.2003 n.3 (artt. 24-34).

L’art.10 del Decreto Legge 31.1.2007 n.7 intitolato “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese” ha completamente liberalizzato il settore stabilendo che:

  • l’attività di estetista non è più soggetta ad autorizzazione, ma a semplice dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.);
  • sono aboliti tutti i limiti relativi ad una distanza minima fra esercizi o ad un numero massimo di esercizi per zona o per Comune;
  • è abolito l’obbligo di osservare una giornata di chiusura infrasettimanale.

N.B.  Chi intenda avviare oppure trasferire l’attività di estetista deve inoltre munirsi di “Autorizzazione Unica Ambientale” , finalizzata al controllo preventivo sulle emissioni e gli scarichi prodotti, rilasciata dal Servizio Ambiente del Comune, a seguito di apposita ed ulteriore domanda che l’interessato ha l’onere di presentare separatamente.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

L'attività può essere avviata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA regolare e completa.

Norme di riferimento