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FUOCHI ARTIFICIALI

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Commercio ed Attività Economiche


Che cosa sono

Il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio, l'innalzamento di aerostati con fiamme, ed in genere le esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa debbono essere autorizzate dalla locale autorità  di pubblica sicurezza.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

Chi può esercitare l'attività

Titolari della licenza alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi prevista dall' art. 47 TULPS, rilasciata dalla Prefettura (pirotecnici).

Come si accede

Il soggetto interessato (titolare dell'impresa individuale; legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Produttive una domanda in bollo da euro 14,62 corredata di tutta la documentazione necessaria.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Validità

Temporanea.

Norme di riferimento

  • Art. 57 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931);
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 dell'11 gennaio 2001 (pubblicata nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001).

Note

L'area interessata allo spettacolo pirotecnico con fuochi aerei deve essere dichiarata idonea dalla Commissione Tecnica Provinciale.