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COMMERCIO - VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

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Commercio ed Attività Economiche


Che cosa é

L'attività  di vendita della stampa quotidiana e periodica può essere esercitata in:

  • punti vendita esclusivi : intesi come gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
  • punti vendita non esclusivi : intesi come gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Possono essere autorizzati all'apertura di un punto vendita non esclusivo:

  • le rivendite di generi di monopolio;
  • le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
  • i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  • le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  • gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  • gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Tutti i titolari di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi sono legittimati ad attivare punti di vendita a carattere stagionale nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre ed in altri periodi di maggior afflusso turistico.

La vendita può essere svolta unicamente in strutture precarie ed amovibili, collocate su suolo pubblico (comunale o demaniale marittimo) per la cui occupazione siano stati preventivamente rilasciate dagli uffici competenti (polizia municipale, demanio marittimo) le relative concessioni.

Chi può esercitare l'attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

Il soggetto interessato (titolare dell'impresa individuale; legale rappresentante della società ) deve presentare al Servizio Attività  Produttive una domanda in bollo da euro 14,62 redatta su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio ed allegarvi tutta la documentazione necessaria.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

La domanda si intende accolta se, entro 30 giorni dalla sua presentazione, il Comune non adotta alcuna determinazione o non effettua alcuna comunicazione all'interessato.

Norme di riferimento

  • D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001;

Note

La sede dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi può essere trasferita, dal medesimo titolare o a seguito di cessione o affitto di azienda, solo nell'ambito della medesima zona e purché sia rispettata una distanza minima di m. 400 da ogni altro punto di vendita all'interno della stessa zona (ridotta a 200 metri nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a sfratto esecutivo o ad altra causa di forza maggiore non dipendente dal titolare dell'esercizio).

Il titolare é tenuto a trasmettere al Comune con 30 giorni di anticipo la comunicazione relativa al trasferimento di sede, contenente la dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e l'indicazione del settore o dei settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, in relazione alla nuova sede.

In caso di trasferimento della gestione o della proprietà  dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, il nuovo titolare é tenuto a darne comunicazione al Comune con 30 giorni di anticipo, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività .