Può essere richiesto dalle donne residenti nel Comune, italiane o straniere, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della Carta di soggiorno (rilasciata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 286/98), che hanno avuto un bambino, quelle adottive o in affido pre-adottivo, con un reddito familiare che rientra nei limiti previsti dalla Legge e, prive di altre forme di tutela previdenziale.
Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla Carta di soggiorno di uno dei genitori.
In casi particolari l'assegno spetta al padre o all'affidatario.