ŠĻą”±į > ž’ 0 . ž’’’ ) * 1 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į ` šæ RØ bjbjĖsĖs .Ā © © R ’’ ’’ ’’ ¤ ` ` ` ` ` ` ` š Ģ Ģ Ģ Ģ D ¹5 * 8 L# L# L# L# '$ æ( Ė* 85 :5 :5 :5 :5 :5 :5 $ ć6 h K9 f ^5 ` ¤2 '$ '$ ¤2 ¤2 ^5 ` ` L# L# Ū s5 ¬4 ¬4 ¬4 ¤2 : ` L# ` L# 85 ¬4 ¤2 85 ¬4 ¬4 ` ` ¬4 L# , ŠĒ3KĒ Ģ Ž2 ® ¬4 85 5 0 ¹5 ¬4 ±9 4 ±9 ¬4 ¬4 ±9 ` Ą4 x Ó+ Ŗ }- 0 ¬4 . ō ”/ Ó+ Ó+ Ó+ ^5 ^5 ¢4 Ó+ Ó+ Ó+ ¹5 ¤2 ¤2 ¤2 ¤2 $ Ø $ Ø t ų ō ģ ` ` ` ` ` ` ’’’’ Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.(B.U. 15 gennaio 2003, n. 1). TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I FINALITĄ, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 1. (Finalitą). 1. La Regione Liguria attribuisce particolare importanza al settore dellartigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di: a) tutelare, sviluppare e valorizzare le attivitą artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche e tradizionali; b) assicurare autonoma rappresentanza e autotutela al settore mediante le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato nonché mediante la tenuta dellAlbo provinciale delle imprese artigiane; c) coordinare e rendere pił efficaci gli interventi pubblici volti alla tutela e allo sviluppo del settore anche mediante la predisposizione di piani di intervento; d) razionalizzare le competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore onde facilitare i rapporti delle imprese con la Regione, con il sistema delle autonomie locali, con gli organismi interessati. Art. 2. (Beneficiari degli interventi regionali). 1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e le societą consortili, anche in forma di cooperativa. 2. Limprenditore e limpresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge. 3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano liscrizione al competente Albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento. 4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale. Art. 3. (Coordinamento e attuazione degli interventi). 1. La Regione Liguria esercita la programmazione, lattuazione ed il controllo degli interventi a favore dellartigianato. 2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e limpiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane. 3. Lattuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dellartigianato puņ essere delegata a Enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge. 4. Per la realizzazione, la ristrutturazione, lampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V - Sportello Unico - e VI - Procedure per le attivitą produttive - della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_08_011.htm" \t "document" legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_01_245.htm" \t "document" decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo Economico e attivitą produttive" e nelle materie "Istruzione Scolastica" e "Formazione Professionale"). TITOLO II TUTELA DELLA PROFESSIONALITĄ DELLE IMPRESE ARTIGIANE CAPO I DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO CONSORZI, SOCIETĄ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI Art. 4. (Imprenditore artigiano). 1. Č imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualitą di titolare, limpresa artigiana, assumendone la piena responsabilitą con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. 2. Sono escluse limitazioni alla libertą di accesso del singolo imprenditore allattivitą artigiana e di esercizio della sua professione. 3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attivitą artigiane. 4. Limprenditore artigiano, nellesercizio di particolari attivitą che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilitą a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. Art. 5. (Definizione di impresa artigiana). 1. Č artigiana limpresa che, esercitata dallimprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui allarticolo 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di unattivitą di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivitą agricole e le attivitą di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria allesercizio dellimpresa. 2. Č artigiana limpresa che, nei limiti dimensionali di cui allarticolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1, č costituita ed esercitata in forma di societą, anche cooperativa, escluse le Societą per Azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nellimpresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. 3. Č altresģ artigiana limpresa che, nei limiti dimensionali di cui allarticolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1: a) č costituita ed esercitata in forma di societą a responsabilitą limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dallarticolo 4 e non sia unico socio di altra societą a responsabilitą limitata o socio di una societą in accomandita semplice; b) č costituita ed esercitata in forma di societą in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dallarticolo 4 e non sia unico socio di una societą a responsabilitą limitata o socio di altra societą in accomandita semplice. 4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolaritą delle Societą di cui al comma 3, limpresa mantiene la qualifica artigiana purchč i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3. 5. Limpresa artigiana puņ svolgersi in luogo fisso, presso labitazione dellimprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, limprenditore artigiano puņ essere titolare di una sola impresa artigiana. 6. Limpresa artigiana puņ avvalersi di specifiche unitą locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attivitą amministrative e gestionali. 7. La Commissione regionale per lartigianato individua le attivitą, in particolare legate alle nuove professioni o caratterizzate per limpiego di nuove tecniche produttive, che possono rientrare nellesercizio dellimpresa artigiana. Art. 6. (Limiti dimensionali). 1. Limpresa artigiana puņ essere svolta anche con la prestazione dopera di personale dipendente diretto personalmente dallimprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per limpresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puņ essere elevato fino a 22 a condizione che le unitą aggiuntive siano apprendisti; b) per limpresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero dei dipendenti puņ essere elevato fino a 12 a condizione che le unitą aggiuntive siano apprendisti; c) per limpresa che svolge la propria attivitą nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dellabbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puņ essere elevato fino a 40 a condizione che le unitą aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dellabbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lartigianato; d) per limpresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti. e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puņ essere elevato fino a 14 a condizione che le unitą aggiuntive siano apprendisti. 2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1: a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN58_01_002.htm" \t "document" legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dellapprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN58_09_008.htm" \t "document" legge 18 dicembre 1973, n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso limpresa artigiana; c) sono computati i familiari dellimprenditore, ancorché partecipanti allimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attivitą di lavoro prevalentemente e professionalmente nellambito dellimpresa artigiana; d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nellimpresa artigiana; e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; f) sono computati i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta. Art. 7. (Consorzi, societą consortili e associazioni tra imprese artigiane). 1. I consorzi e le societą consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione allalbo di cui allarticolo 17. 2. I consorzi e le societą consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purchč in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dellAlbo di cui allarticolo 21 a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. 3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dellAlbo i consorzi e le societą consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le societą consortili di cui ai commi 1 e 2. CAPO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELLARTIGIANATO Art. 8. (Commissioni provinciali e regionale per lartigianato). 1. Sono costituite quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dellartigianato la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per lartigianato. SEZIONE I COMMISSIONI PROVINCIALI PER LARTIGIANATO Art. 9. (Composizione delle Commissioni). 1. I componenti delle Commissioni provinciali per lartigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. e si compongono di quattordici membri di cui: a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria; b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale pił rappresentative della Provincia; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti pił rappresentative della Provincia; d) un rappresentante dellUfficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; e) un rappresentante dellIstituto nazionale della previdenza sociale; f) il Conservatore del Registro delle imprese o suo delegato. 2. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri gią designati e alla costituzione della Commissione provinciale purché siano pervenute alla Regione almeno sette designazioni, salvo lintegrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni. 3. In mancanza di almeno sette designazioni nel termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro apposito termine, nomina un Commissario straordinario per lesercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per lartigianato. 4. I componenti di una Commissione provinciale per lartigianato di cui alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di unaltra Commissione Provinciale. 5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui allarticolo 11, comma 2, per la validitą delle riunioni della Commissione č necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di paritą di voti, prevale il voto del Presidente. 6. La prima seduta della Commissione č convocata dal componente pił anziano di etą, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, ai componenti della Commissione, del decreto di nomina. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione provvede il Dirigente regionale competente. 7. Il Presidente della Commissione provinciale č eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1. Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A paritą di voti č eletto Presidente il pił anziano di etą. Successivamente e con lo stesso procedimento, viene eletto il Vicepresidente. 8. Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni. 9. I componenti delle Commissioni provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza č pronunciata dal Presidente della Giunta regionale a seguito di tempestiva comunicazione del Presidente della Commissione stessa. 10. I componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 cessati dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di nuove designazioni. 11. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione provinciale. 12. Le funzioni di segreteria della Commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal Presidente della Commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla Direzione della Camera stessa, previa intesa con il Presidente della Commissione provinciale per lartigianato. Art. 10. (Funzioni delle Commissioni). 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione: a) curano la tenuta dellAlbo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: - accertano i requisiti di legge ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dallalbo anche ai fini della formazione degli elenchi previdenziali ai sensi della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN8_01_004.htm" \t "document" legge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione dellassicurazione obbligatoria per linvaliditą, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN8_01_002.htm" \t "document" legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), del HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN77_02_046.htm" \t "document" decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - provvedono alliscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione delle imprese dallalbo; b) formulano proposte alla Commissione regionale per lartigianato e allOsservatorio regionale dellartigianato per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e per la predisposizione di documentazione sulle attivitą artigiane; c) formulano proposte ed esprimono pareri alla Commissione regionale per lartigianato per la promozione di iniziative volte alla ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo delle attivitą delle imprese artigiane, di aggiornamento tecnologico delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti artigiani. 2. Le Commissioni provinciali, in collaborazione con i Comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, assicurano che le attivitą artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte allalbo provinciale di cui allarticolo 17. Le Commissioni provinciali per lartigianato assicurano la divulgazione delle informazioni allutenza relativamente ai compiti loro assegnati in materia di tutela delle attivitą artigiane. Art. 11. (Organizzazione e funzionamento delle Commissioni). 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio. 2. Le Commissioni provinciali per lartigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti. 3. Le spese per il funzionamento e per le attivitą delle Commissioni provinciali, dedotto lammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle Camere di Commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione. 4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dellAlbo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per lartigianato sono delegate alle Camere di Commercio le quali sono tenute: a) a trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sullandamento delle funzioni delegate nellanno precedente; b) a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate. 5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi del HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN22_03_023.htm" \t "document" decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN22_03_01B.htm" \t "document" legge 27 febbraio 1978, n. 49 (norme per laumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per lartigianato, spettano alle Camere di Commercio. Art. 12. (Funzioni della Regione). 1. La Regione puņ disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali. 2. Nel caso in cui la Commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilitą di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione provinciale e nomina un Commissario straordinario. 3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale fino alla ricostituzione della Commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi. SEZIONE II COMMISSIONE REGIONALE PER LARTIGIANATO Art. 13. (Composizione). 1. I componenti della Commissione regionale per lartigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Essa č composta da: a) i presidenti delle Commissioni provinciali per lartigianato della Liguria; b) due esperti designati dalla Regione; c) quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle associazioni regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura regionale operante in Liguria. 3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri gią designati e alla costituzione della Commissione regionale, salvo lintegrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni. 4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui allarticolo 15, comma 6, per la validitą delle riunioni della Commissione č necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di paritą di voti, prevale il voto del Presidente. 5. Il Presidente della Commissione regionale č eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A paritą di voti č eletto Presidente il pił anziano di etą. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente. 6. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. 7. I componenti della Commissione regionale decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza č pronunciata dal Presidente della Giunta regionale. 8. Per i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede alla sostituzione sulla base di nuova designazione. 9. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione. 10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente alla categoria D nominato con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1. Art. 14. (Funzioni). 1. La Commissione regionale per lartigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione: a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dallalbo provinciale delle imprese artigiane; b) svolge attivitą di documentazione, di studio e di informazione nonché di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialitą dellartigianato in Liguria avvalendosi dellOsservatorio regionale dellartigianato; c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato; d) coordina lattivitą e le iniziative delle Commissioni provinciali per lartigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dellAlbo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonché mediante lemanazione di direttive ed il rilascio di pareri; e) formula proposte alla Giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dellartigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali per lartigianato; f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge; g) provvede agli adempimenti di cui allarticolo 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualitą; h) attribuisce la qualifica di "Maestro artigiano" di cui allarticolo 55 previo accertamento del possesso dei requisiti. 2. Per le attivitą di cui alla lettera g) del comma 1 la Commissione regionale puņ avvalersi delle Camere di Commercio. Art. 15. (Organizzazione e strutture). 1. La Commissione regionale per lartigianato ha sede presso la Regione. 2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico - amministrativi la Commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sullordinamento degli uffici regionali. Il segretario della Commissione dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione per quanto attiene i compiti della Commissione stessa. 3. Le spese per il funzionamento e lattivitą della Commissione regionale sono a carico della Regione. La Giunta regionale, ove occorra, puņ procedere per tali spese a mezzo di un funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia. 4. La Commissione regionale predispone entro il 30 settembre di ogni anno un programma annuale di attivitą che viene approvato dalla Giunta regionale. Tale programma comprende anche le attivitą dellOsservatorio regionale dellartigianato di cui allarticolo 36, nonché le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento delle attivitą della Commissione regionale relative allesercizio finanziario dellanno cui fa riferimento il programma. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale presenta alla Giunta regionale il consuntivo dellattivitą svolta nellanno precedente. 6. La Commissione regionale, entro tre mesi dalla sua prima costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti. Art. 16. (Funzioni della Regione). 1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilitą di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione stessa e nomina un Commissario straordinario. 2. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di nomina del Commissario. CAPO III ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE Art. 17. (Istituzione dellAlbo). 1. Sono istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le societą consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane. 2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le societą consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui allarticolo 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, allAlbo di cui al primo comma e alla sua separata sezione. 3. Limpresa costituita ed esercitata in forma di societą a responsabilitą limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1 dellarticolo 5, presenti domanda alla Commissione provinciale di cui allarticolo 8, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nellAlbo provinciale, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societą. 4. In caso di invaliditą, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari linterdizione o linabilitazione dellimprenditore artigiano, la relativa impresa puņ conservare, su richiesta, liscrizione allAlbo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti allarticolo 4 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore etą dei figli minorenni, sempre che lesercizio dellimpresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dellimprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. 5. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nellanno, i limiti di cui al comma 1 dellarticolo 6, mantengono liscrizione allAlbo di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente allesecuzione dellopera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte allAlbo di cui al presente articolo le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attivitą commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita. 7. Nessuna impresa puņ adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti allartigianato, se essa non č iscritta allAlbo di cui al comma 1; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societą consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo. 8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo č inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui allarticolo 23. 9. Č garantito lo scambio gratuito dei dati in materia nei confronti della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni e della FI.L.S.E. S.p.A. 10. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per lartigianato trattano, ai sensi della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN68_07_002.htm" \t "document" legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), anche con lausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati. Art. 18. (Domanda di iscrizione allAlbo). 1. Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di inizio dellattivitą o di acquisizione dei requisiti di legge, devono presentare alla Commissione provinciale per lartigianato della provincia dove ha sede limpresa domanda di iscrizione allAlbo anche per via telematica o su supporto informatico e corredata delle eventuali autocertificazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda la Commissione provinciale ne invia copia al Comune sede dellimpresa con la richiesta di provvedere agli atti di istruttoria e di certificazione ai sensi della lettera a) quarto comma dellarticolo 63 del HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_05_030.htm" \t "document" decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui allarticolo 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382). 3. La Commissione provinciale puņ provvedere alliscrizione dufficio nellAlbo, previa convocazione per audizioni degli interessati che possono farsi assistere, anche tramite delega, dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di fiducia. 4. Il Comune invia gli atti di cui al comma 2 alla Commissione provinciale entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi inutilmente i quali la Commissione stessa provvede direttamente agli adempimenti istruttori. 5. La Commissione provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti, anche in assenza dellistruttoria comunale e sulla base degli elementi acquisiti direttamente, delibera liscrizione allalbo o il rigetto dellistanza. 6. Gli effetti costitutivi delliscrizione decorrono dalla data di inizio dellattivitą artigiana, come determinata dalla Commissione provinciale per lArtigianato. 7. La decisione della Commissione provinciale č notificata allinteressato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa; la decisione della Commissione provinciale deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta. 8. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Commissione provinciale dą comunicazione della pervenuta domanda alla Camera di Commercio ai fini della annotazione nel registro delle imprese. La Commissione provinciale comunica altresģ alla Camera di Commercio le denunce di cui allarticolo 19. Art. 19. (Denunce di modificazione, di sospensione e di cessazione di attivitą artigiana). 1. I soggetti di cui allarticolo 17, comma 2, sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dellimpresa, la sospensione e la cessazione dellattivitą entro trenta giorni dal verificarsi dellevento alla Commissione provinciale per lartigianato della provincia dove ha sede limpresa. Art. 20. (Cancellazione dallAlbo). 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato, sulla base delle denunce di cui allarticolo 19, dispongono la cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attivitą ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per liscrizione allAlbo medesimo fatta salva la facoltą dellimpresa di conservare su richiesta liscrizione allAlbo nei casi e nei modi previsti dal comma 4 dellarticolo 17. 2. La cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dellattivitą o dalla perdita dei requisiti cosģ come accertato dalla deliberazione della Commissione provinciale per lartigianato. 3. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nellesercizio delle loro funzioni riscontrino linesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 nei riguardi di imprese iscritte allAlbo ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per lartigianato ai fini degli accertamenti dufficio e delle relative decisioni in merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche allorganismo che ha effettuato la comunicazione. 4. Le Commissioni provinciali provvedono alla cancellazione dufficio dallAlbo a seguito della perdita da parte dellimpresa dei requisiti di cui allarticolo 5 previa convocazione per laudizione dei soggetti interessati che possono farsi assistere o rappresentare dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di propria fiducia. Art. 21. (Separata sezione dellAlbo delle imprese artigiane). 1. Per liscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dellAlbo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili. 2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della societą consortile. Art. 22. (Ricorsi). 1. Contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per lartigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane č ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per lartigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte di eventuali terzi interessati, degli ispettorati del lavoro, degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata. 2. Il ricorso contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per lartigianato non sospende lesercizio dellattivitą artigiana. 3. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per lartigianato sono regolati dalle norme del HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN50_02_029.htm" \t "document" decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modificazioni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione regionale per lartigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato č esperibile ricorso al Tribunale competente per territorio. 4. Le Commissioni provinciali per lartigianato provvedono dufficio a eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione regionale per lartigianato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Art. 23. (Sanzioni amministrative pecuniarie). 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da Euro 260,00 a Euro 1.030,00 in caso di omessa iscrizione allAlbo; in caso di omessa denuncia di cessazione di attivitą; in caso di omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6; b) da Euro 25,00 a Euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della denuncia di inizio o di cessazione di attivitą o di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6; c) da Euro 20,00 a Euro 100,00 in caso di omessa denuncia di modificazione nello stato di fatto, o di sospensione dellattivitą dellimpresa artigiana, o di presentazione di tali denuncie oltre il sessantesimo giorno successivo alla data dellevento; d) da Euro 1.550,00 a Euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti allartigianato da parte di impresa di consorzio o societą consortile non iscritti allAlbo o alla separata sezione dello stesso. 2. Per lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI1_01_011.htm" \t "document" legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati). 3. Le funzioni inerenti lapplicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi spettano i proventi conseguenti allapplicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. 4. Le funzioni inerenti lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dallarticolo 10 della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN93_17_018.htm" \t "document" legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dellattivitą di autoriparazione) sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti allapplicazione delle sanzioni. TITOLO III DISCIPLINA DI SPECIFICHE ATTIVITĄ ARTIGIANE CAPO I ATTIVITĄ DI ESTETISTA Art. 24. (Attivitą di estetista). 1. Lattivitą di estetista č esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN8_02_004.htm" \t "document" legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina dellattivitą di estetista) e del regolamento comunale di cui allarticolo 27. 2. Č esclusa dallattivitą di estetista qualsiasi prestazione a finalitą terapeutica. Art. 25. (Autorizzazione allesercizio dellattivitą). 1. Lesercizio dellattivitą di estetista č subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990. A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al Comune competente per territorio. 2. Lautorizzazione č rilasciata dal Sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dellistanza dellinteressato sentita la Commissione di cui allarticolo 28 e a seguito dellaccertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dellattivitą da parte dellAzienda Sanitaria Locale competente per territorio. 3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dellautorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato č comunicato allinteressato entro novanta giorni dalla richiesta con indicazione del termine e dellautoritą cui č possibile ricorrere. 4. Per il trasferimento dellattivitą di estetista in altra sede nellambito del territorio comunale il titolare dellautorizzazione presenta apposita istanza al Comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3. 5. Sono assoggettati allautorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui allarticolo 1 della l. 1/1990, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. Art. 26. (Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista). 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dellutenza i Comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante ladozione dei regolamenti di cui allarticolo 27. Art. 27. (Regolamenti comunali). 1. Al fine di disciplinare organicamente lattivitą di estetista i Comuni adottano regolamenti che indicano: a) i criteri per consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio; b) le caratteristiche dei locali impiegati nellesercizio dellattivitą di estetista; c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta lattivitą di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dellarticolo 10, comma 1 della l. 1/1990, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; le modalitą che devono essere osservate per lespletamento dellattivitą; d) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare lattivitą di estetista presso il domicilio dellesercente o in apposita sede designata dal committente; e) le modalitą per il rilascio dellautorizzazione allesercizio e al trasferimento dellattivitą di estetista da parte del Comune con lindicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dellistanza; f) la disciplina degli orari, della pubblicitą, delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti; g) le modalitą di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella Commissione di cui allarticolo 28; h) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dellazienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia allesercizio dellattivitą; i) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalitą. 2. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione di cui allarticolo 28 ove a ciņ non abbiano gią provveduto in base alla previgente normativa. Art. 28. (Composizione e funzioni della Commissione comunale). 1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN8_02_001.htm%23_ART0002" \t "document" articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (disciplina dellattivitą di barbiere parrucchiere ed affini) e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico. 2. La Commissione comunale cosģ composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui allarticolo 27 e sul rilascio delle autorizzazioni. Art. 29. (Norme igienico-sanitarie). 1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge lattivitą di estetista e accertano lidoneitą sanitaria degli operatori addetti. 2. I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per ladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 33, comma 2, o lirrogazione delle sanzioni di cui allarticolo 31. 3. Nei locali dove viene svolta lattivitą deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformitą al modello approvato dalla Regione che richiami lattenzione dellutente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti. Art. 30. (Formazione professionale). 1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente lattivitą di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale. Art. 31. (Sanzioni amministrative pecuniarie). 1. Lesercizio dellattivitą di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 o senza lautorizzazione comunale comporta lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge. 2. Le infrazioni al regolamento comunale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano lespletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché lesposizione dellavviso di cui allarticolo 29, comma 3; b) da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali; c) da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti alluopo trasmessi al Comune. 3. Salvo quanto previsto dallarticolo 29,comma 1, le funzioni relative allaccertamento e allapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI1_01_011.htm" \t "document" legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati). Art. 32. (Sospensione, revoca e decadenza). 1. Il Sindaco previa diffida puņ sospendere lautorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dellarticolo 31. 2. Il Sindaco dispone la revoca dellautorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. 3. La decadenza dellautorizzazione č pronunciata dal Sindaco: a) quando lattivitą non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dellautorizzazione; b) quando lattivitą non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il Sindaco puņ consentire la sospensione dellattivitą fino a diciotto mesi: c) per gravi indisponibilitą fisiche o altri gravi e comprovati motivi; d) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano lesercizio dellattivitą; e) per lavori di ristrutturazione dei locali. Art. 33. (Norma transitoria). 1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui allarticolo 27 le imprese che gią esercitano lattivitą di estetista sono autorizzate a continuare lattivitą stessa ai sensi dellarticolo 11 della l. 1/1990. 2. Nel caso in cui le imprese gią esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui allarticolo 27 il Comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari Art. 34. (Norma finanziaria). 1. Per lesercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai Comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allarticolo 31. TITOLO IV OSSERVATORIO REGIONALE DELLARTIGIANATO CAPO I ISTITUZIONE E ATTIVITĄ Art. 35. (Finalitą). 1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato, promuove una attivitą permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nellambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale. Art. 36. (Osservatorio regionale dellartigianato). 1. Per il raggiungimento delle finalitą di cui allarticolo 35, la Regione istituisce, nellambito delle attivitą riguardanti lartigianato, lOsservatorio regionale dellartigianato, di seguito denominato Osservatorio. 2. LOsservatorio opera in stretto collegamento con le Strutture competenti per le attivitą economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali. 3. Le funzioni dellOsservatorio per lespletamento delle attivitą di cui allarticolo 37 sono svolte dalla Commissione regionale per lartigianato integrata da: a) il Direttore, o suo delegato, dellUnione regionale delle Camere di Commercio della Liguria; b) il Direttore, o suo delegato, di FI.L.S.E. S.p.A.; c) il Direttore regionale, o suo delegato, della cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa; d) i Dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti o interessate per materia. 4. Nella prima seduta la Commissione adotta a maggioranza un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. 5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo allattivitą dellOsservatorio stesso. 6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate alla Struttura regionale preposta allartigianato. Art. 37. (Attivitą dellOsservatorio). 1. LOsservatorio provvede: a) alla individuazione e allanalisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale; b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale di cui alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI1_01_038.htm" \t "document" legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sullattivitą statistica regionale); c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nellambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, lelaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente larchivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dellartigianato in Liguria; d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili; e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dellefficacia e dellefficienza degli interventi attuati, sia per lanalisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali; f) ad assicurare la partecipazione della Liguria al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dellartigianato, di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399 (norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), mediante il collegamento della rete regionale collegata alla rete informatica del sistema in modo da rendere disponibili agli altri soggetti del Sistema e al Ministero i risultati delle attivitą realizzate in Liguria; g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio - economiche nonché i servizi relativi alla realtą artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati, anche attraverso lorganizzazione di specifiche attivitą di aggiornamento e di studio; h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nellinfrastruttura telematica "Liguria in rete". 2. La Regione per la realizzazione delle attivitą dellOsservatorio puņ stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, societą, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria. TITOLO V RISORSE FINANZIARIE CAPO I FONDO REGIONALE PER LARTIGIANATO Art. 38. (Disciplina del Fondo). 1. Č istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.) il "Fondo regionale per lartigianato" finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate. 2. Al Fondo confluiscono le disponibilitą finanziarie destinate al comparto dellartigianato dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per lindustria di cui allarticolo 11 della l.r. 9/1999, quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate allattuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresģ contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati. 3. Il Fondo č articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o pił funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento. Art. 39. (Gestione del Fondo). 1. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrą prevedere: a) le modalitą operative per la costituzione del Fondo; b) la precisazione delle fonti e delle entitą delle risorse finanziarie che in esso devono confluire, con le eventuali specifiche finalizzazioni; c) le modalitą e i tempi del conferimento alla FI.L.S.E. nonchč della gestione delle risorse stesse; d) gli obblighi generali e specifici della FI.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo; e) le modalitą di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attivitą svolte; f) le modalitą degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione; g) la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla FI.L.S.E. e le modalitą di liquidazione degli stessi. Art. 40. (Comitato tecnico per lartigianato). 1. Č istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato tecnico per lartigianato composto da: a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dallAssessore regionale competente; b) un esperto individuato dallEnte gestore; c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative; d) il direttore per la Liguria della S.p.A. Artigiancassa; e) un esperto designato da Unioncamere Liguri; f) il Presidente della Commissione regionale per lartigianato (C.R.A.). 2. I soggetti aventi titolo provvedono altresģ a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento. 3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi. 4. Il Comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento. 5. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. TITOLO VI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI CAPO I PROGRAMMA TRIENNALE E PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE Art. 41. (Programma triennale). 1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dellattivitą dellOsservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sentite lUnione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per lartigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, propone il programma triennale al Consiglio regionale per lapprovazione. 2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque tale termine la Giunta regionale, effettuata la valutazione "ex ante", secondo i criteri e le norme vigenti in materia di programmazione, propone il programma al Consiglio regionale per lapprovazione. Art. 42. (Contenuti). 1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina: a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attivitą; b) i criteri per lutilizzazione delle risorse disponibili. 2. Il programma triennale puņ essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo allevolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilitą. Art. 43. (Piano annuale degli interventi). 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, approva il piano annuale degli interventi elaborato sulla base del programma triennale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente recate dal bilancio stesso. 2. Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti ammissibili, le modalitą per lerogazione dei contributi. Art. 44. (Disciplina degli interventi). 1. I contributi possono essere concessi secondo le intensitą massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FEU%2FEU2_03_105.htm" \t "document" regolamento (CE) n. 70/2001della Commissione relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In alternativa, le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola "de minimis". 2. Le domande per lottenimento delle provvidenze di cui alla presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili alle agevolazioni previste dai programmi comunitari e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attivitą del proponente, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai precitati programmi comunitari. CAPO II PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLARTIGIANATO Art. 45. (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano). 1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dellEnte Bilaterale Ligure dellartigianato (EBLIG), gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno (FIS), per le seguenti finalitą: a) sostegno alle imprese ad ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea dellattivitą produttiva causata da eventi straordinari quali: 1) calamitą naturali; 2) incendi; 3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa; b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dellattivitą lavorativa determinate da: 1) crisi congiunturale; 2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva; 3) mancanza di lavoro non riconducibile a flessioni stagionali o ricorrenti; 4) mancato approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa; c) sostegno agli imprenditori ed ai loro dipendenti, ivi compresi i soci lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri nel corso dellattivitą lavorativa. Sono escluse le imprese non in regola con la vigente normativa sullassicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le imprese non in regola con lapplicazione del HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN53_01_017.htm" \t "document" decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o modificazioni; d) sostegno alla diffusione di metodi produttivi compatibili con i pił avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione, consulenza e formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane; e) sostegno allo sviluppo e al consolidamento della formazione continua fra gli imprenditori artigiani e dei loro dipendenti. In particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attivitą: 1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi; 2) definizione degli standard formativi; 3) monitoraggio e controllo della qualitą; 4) progettazione e sperimentazione di interventi e di metodologie didattiche innovative in ambito formativo; 5) individuazione, formazione e coordinamento degli imprenditori artigiani le cui attivitą produttive vengano messe a disposizione per attivitą formative; f) promozione di interventi in materia occupazionale. 2. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per lesercizio della relativa attivitą ed applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro. 3. Il contributo č concesso dalla Regione subordinatamente alla presentazione da parte dellEBLIG del rendiconto di cui al comma 4. 4. Entro il primo trimestre di ogni anno lEBLIG presenta alla Regione il rendiconto analitico relativo allanno precedente da cui risultino le tipologie di intervento ammesse a contributo con lutilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente: a) i soggetti beneficiari; b) gli importi dei relativi contributi concessi; c) le modalitą operative seguite per lerogazione dei finanziamenti. Art. 46. (Centri di assistenza). 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese. 2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna Provincia. 3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dallesistenza di una pluralitą di strutture operative. 4. I centri sono autorizzati dalla Regione allesercizio delle attivitą previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attivitą dirette: a) allassistenza tecnica; b) alla formazione e allaggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; c) alla gestione economica e finanziaria di impresa; d) allaccesso ai finanziamenti anche comunitari; e) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori; f) alla tutela dellambiente; g) alla tutela delligiene e della sicurezza sul lavoro; h) alla certificazione di qualitą delle imprese artigiane; i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale. 6. La Regione puņ avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti. Art. 47. (Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica). 1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica. 2. Per il raggiungimento delle finalitą di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dellarte vetraria", con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6. 3. La concessione dei contributi č subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro. 4. Lattuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dellorganizzazione consortile. 5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra laltro: a) le modalitą ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi; b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dal comma 6; c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per lattuazione di ciascuna di tali iniziative; d) limporto massimo erogabile per ognuna di esse; e) le modalitą per lesercizio dei controlli regionali sullattuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. 6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per: a) lattivazione di forni per la produzione del vetro; b) lacquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter avviare la produzione vetraria; c) lacquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali; d) limpiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria; e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro. 7. La Regione concede contributi direttamente alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dellarte vetraria" per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per lapprontamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso la realizzazione del marchio di origine e qualitą cosģ come previsto allarticolo 50. 8. La Regione concede altresģ un contributo alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dellarte vetraria" per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. 9. La Regione indica, nellambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui allarticolo 4 della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI2_07_008.htm" \t "document" legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per listituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro. 10. Lammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalitą previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. 11. La Regione concede i contributi entro un mese dallentrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui al comma 3. 12. La Regione liquida i contributi secondo le modalitą indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dellarte vetraria", di idonea documentazione contabile comprovante lammontare delle spese sostenute. 13. Per facilitare lavvio delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8, la Giunta puņ liquidare, su richiesta della Fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non puņ comunque superare il 40 per cento dellimporto totale annuale. 14. Su richiesta della Fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile. 15. La Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dellarte vetraria", entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti, con lindicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione. 16. La Regione esercita, secondo le modalitą previste dalla convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione puņ richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sullattivitą svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute. 17. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto gią eventualmente corrisposto nei casi di: a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui al comma 2; b) modificazione dellatto costitutivo consistente nelleliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8; c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione; d) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione. CAPO III ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E TIPICO DI QUALITĄ Art. 48. (Finalitą). 1. La Regione promuove la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualitą. 2. Ai fini della presente legge sono considerate: a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica; b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attivitą realizzate secondo tecniche e modalitą che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento; c) lavorazioni tipiche di qualitą le produzioni e le attivitą che possiedono meriti tecnici, estetici o bontą di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nellapplicazione delle tecniche esecutive. 3. Le suddette attivitą debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; č tuttavia ammesso lausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con lesclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla Commissione regionale per lartigianato. Art. 49. (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualitą). 1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per lartigianato (C.R.A.), ai sensi dellarticolo 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico, tradizionale e tipico di qualitą inoltrando apposita domanda alla Commissione provinciale per lartigianato competente per territorio. 2. La Commissione provinciale per lartigianato, qualora sussistano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle attivitą esercitate dai richiedenti, provvede ad una apposita annotazione nellalbo delle imprese artigiane riportando, altresģ, la descrizione della particolare lavorazione attuata. Art. 50. (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualitą). 1. Per le lavorazioni dellartigianato artistico, tradizionale e tipico di qualitą, individuate dalla Commissione regionale per lartigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attivitą, sia i materiali impiegati sia le particolaritą delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate. 2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per lartigianato, che si puņ avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente. 3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione allAlbo provinciale delle imprese artigiane del settore, č riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualitą. 4. La Commissione regionale per lartigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualitą che dovrą comunque riportare la dicitura "Regione Liguria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" o "tradizionale" o "tipica di qualitą" e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene. 5. La Commissione provinciale per lartigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, puņ sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione alluso del marchio di origine e qualitą. 6. Č vietata lapposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi. Art. 51. (Interventi). 1. Per le finalitą di cui allarticolo 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui allarticolo 52, promuove: a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione; b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualitą; c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti; d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualitą; e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino levoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dellartigianato artistico, tradizionale e tipico di qualitą; f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualitą a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale; g) lallestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti; h) lacquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualitą; i) la successione di impresa in caso di cessazione dellattivitą, sopravvenuta invaliditą, morte, interdizione o inabilitazione dellimprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore; j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dellartigianato artistico, tradizionale e tipico di qualitą. Art. 52. (Soggetti attuatori). 1. Le Camere di Commercio, le Associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL ed operanti in tutte le province liguri, le imprese artigiane in forma associata appartenenti al settore dellartigianato artistico, tradizionale e tipico di qualitą, lEBLIG, possono presentare progetti per lattuazione degli interventi di cui allarticolo 51. 2. Le iniziative di cui allarticolo 51 sono indicate nel Piano annuale di cui allarticolo 43. CAPO IV FORMAZIONE E ISTRUZIONE ARTIGIANA Art. 53. (Interventi per la formazione). 1. La Regione, nellambito della programmazione delle attivitą formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dellartigianato, favorendo lintegrazione tra i sistemi formativi e lalternanza scuola-lavoro, nonché la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualitą. 2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere allattuazione dellistruzione artigiana, in qualitą di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale. Art. 54. (Botteghe-scuola). 1. Sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dellartigianato artistico, tradizionale e tipico di qualitą diretti da un Maestro artigiano. 2. La Regione, sentita la Commissione regionale per lartigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalitą di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un Maestro artigiano. 3. Le Botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nellambito dello specifico settore dellartigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le Botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attivitą formative ai sensi dellarticolo 53. 4. Nellambito della Bottega-scuola, il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacitą tecnica adeguata. Art. 55. (Maestro artigiano). 1. La qualifica di Maestro artigiano č attribuita, su richiesta dellinteressato, dalla Commissione regionale per lartigianato al titolare di impresa del settore dellartigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente allattivitą. 2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti: a) anzianitą professionale di almeno sette anni, maturata in qualitą di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di unimpresa definita artigiana ai sensi dellarticolo 5 operante nei settori di cui al comma 1; b) per i titolari di impresa, elevata attitudine allinsegnamento del mestiere, desumibile dallaver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato. 3. La Commissione regionale per lartigianato rilascia la qualifica di Maestro artigiano dopo aver verificato leffettiva professionalitą conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e lattitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione. Art. 56. (Promozione occupazionale). 1. Al fine di promuovere e sostenere loccupazione si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente. Art. 57. (Sostegno ai giovani imprenditori artigiani). 1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralitą di agevolazioni. 2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese devono avere i seguenti requisiti: a) per le imprese individuali, etą del titolare non superiore ai trentanni al momento della presentazione della domanda; b) per le societą di capitali, etą dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengano almeno i due terzi del capitale non superiore ai trentanni; c) per le societą di persone e cooperative, etą dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trentanni. 3. Gli interventi e le modalitą di sostegno sono definiti nel Programma Triennale previsto dallarticolo 41 e sono finanziati con il Fondo Regionale per lartigianato di cui allarticolo 38, al cui interno č costituita, per le finalitą del presente articolo, una sezione apposita. CAPO V AGEVOLAZIONI PER LACCESSO AL CREDITO Art. 58. (Interventi). 1. La Regione agevola laccesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi: a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori; c) concessione di garanzie mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN30_04_009.htm" \t "document" legge 14 ottobre 1964, n.1068 (istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN58_14_003.htm" \t "document" L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo delleconomia e lincremento delloccupazione), gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori. 2. FI.L.S.E., Confart ed Artigiancassa S.p.A., nellambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attivitą anche attraverso rapporti convenzionali. Art. 59. (Interventi tramite gli organismi fidi). 1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attivitą istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso: a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi; b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni; c) realizzare attivitą a favore delle cooperative e dei soci delle stesse, dirette allassistenza tecnica, allinformazione tecnico-finanziaria, allaggiornamento, allattivitą di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso allincentivazione dellartigianato nonché allelaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dellartigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nellambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti darea e degli accordi di programma; d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative. 2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalitą di concessione delle provvidenze. Art. 60. (Statuti degli organismi fidi). 1. Ai fini dellaccesso ai benefici di cui allarticolo 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformitą, il proprio statuto ai seguenti principi: a) fini di mutualitą, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci; b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dellUnioncamere Liguri e quattro membri, due per ciascuna Associazione regionale dellartigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentativitą a livello regionale ed in tutte le province liguri; c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili; d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare leventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalitą mutualistiche affini indicati dallassemblea che approva il bilancio di liquidazione. 2. Ai fini dellaccesso ai benefici dellarticolo 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le Cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformitą, il proprio statuto ai seguenti principi: a) fini di mutualitą, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci; b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna Associazione provinciale dellartigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentativitą sul territorio; c) designazione da parte della Provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa, di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili; d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare leventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalitą mutualistiche affini indicati dallassemblea che approva il bilancio di liquidazione. Art. 61. (Interventi tramite lArtigiancassa S.p.A.). 1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni gią stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione č subentrata ai sensi dellarticolo 15 del HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_01_245.htm" \t "document" decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla l. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validitą fino alla loro scadenza. 3. La Regione destina altresģ propri conferimenti alla predetta sezione del Fondo per realizzare le finalitą di cui al comma 4. 4. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalitą di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a: a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo; b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attivitą e ubicazione territoriale; c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti. 5. Per lattuazione degli interventi dei cui al comma 4, lArtigiancassa S.p.A. si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata ex HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_01_232.htm%23_ART0008" \t "document" articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, ai sensi dellarticolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998. Art. 62. (Fondo regionale di garanzia). 1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla l. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della l. 949/1952 e successive modificazioni. 2. Il piano annuale degli interventi indica le modalitą per la concessione dei conferimenti. 3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e lArtigiancassa S.p.A., alle quali la Regione č subentrata ai sensi dellarticolo 15 del d.lgs. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma 1 č effettuata dallArtigiancassa S.p.A. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart. TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 63. (Norme transitorie e finali). 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato, anche nella sua composizione integrata, nonché il Comitato tecnico consultivo per lartigianato e il Comitato tecnico regionale presso lArtigiancassa S.p.A. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le Commissioni, i Comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa. 2. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al termine dellesercizio ai sensi delle medesime disposizioni. 3. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi gią concessi ai sensi della medesima nonché per la loro revoca prescindendo dal parere dei Comitati consultivi per lartigianato soppressi ai sensi della presente legge. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma triennale di cui allarticolo 41 deve essere proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, per lapprovazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Sono fatti salvi i rapporti gią attivati mediante la concessione della garanzia fidejussoria di cui alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_006.htm" \t "document" legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza ed inefficacia della garanzia nonché per la liquidazione delle competenze a favore degli Istituti di credito interessati, dal parere dei Comitati consultivi per lartigianato soppressi ai sensi della presente legge. 6. Ai componenti delle Commissioni e dei Comitati previsti dalla presente legge, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella "A" allegata alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI1_01_037.htm" \t "document" legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI1_01_032.htm" \t "document" legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI2_01_090.htm" \t "document" legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per lattuazione dei programmi di investimento in sanitą per lammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni. 7. Lo schema di convenzione di cui allarticolo 47, comma 3, da stipulare tra la Regione Liguria e la Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dellarte vetraria", con sede in Altare, č quello approvato dalla Giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale proposta al Consiglio n. 18 e la somma di Euro 30.987, 57 impegnata sul capitolo 7820 "Contributi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica" del bilancio per lesercizio 2001, č destinata esclusivamente alla attuazione delle iniziative previste dallarticolo 47, comma 7. CAPO II ABROGAZIONI Art. 64. (Abrogazioni). 1. Nella HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_08_011.htm" \t "document" legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN41_01_245.htm" \t "document" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attivitą produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") sono abrogati gli articoli 5, 6, 7. 2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_001.htm" \t "document" legge regionale 15 giugno 1973 n. 19 (norme per lesercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_002.htm" \t "document" legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 (interventi per lo sviluppo dellartigianato); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_005.htm" \t "document" legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 (interventi finanziari a favore dellartigianato); - legge regionale 16 giugno 1978 n. 28 (modifica e rifinanziamento della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_005.htm" \t "document" legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e rifinanziamento della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_002.htm" \t "document" legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 riguardanti interventi per lartigianato); - legge regionale 28 marzo 1979 n. 10 (aumento della fidejussione sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla l.r. 6 luglio 1978 n. 38); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_008.htm" \t "document" legge regionale 24 marzo 1980 n. 17 (disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia); - legge regionale 2 novembre 1982 n. 41 (aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978 n. 38 e 28 marzo 1979 n. 10); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_010.htm" \t "document" legge regionale 22 giugno 1983 n. 25 (interventi volti allincentivazione di operazioni di leasing per lincremento della produttivitą delle imprese artigiane); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_011.htm" \t "document" legge regionale 17 dicembre 1984 n. 53 (tutela e valorizzazione dellartigianato artistico); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_014.htm" \t "document" legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato e per listituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_015.htm" \t "document" legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dellassociazionismo economico tra imprese artigiane); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_017.htm" \t "document" legge regionale 23 novembre 1992 n. 33 (costituzione delle Commissioni provinciali per lartigianato); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_018.htm" \t "document" legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI2_02_018.htm" \t "document" legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 (norme di attuazione della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN8_02_004.htm" \t "document" legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dellattivitą di estetista"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_019.htm" \t "document" legge regionale 9 gennaio 1995 n. 1 (modifica della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN64_01_036.htm" \t "document" legge 28 agosto 1989 n. 41 "Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato e per listituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_020.htm" \t "document" legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 (interventi regionali a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.)); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_021.htm" \t "document" legge regionale 6 aprile 1995 n. 22 (modifiche ed integrazioni alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_018.htm" \t "document" legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria" e della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_015.htm" \t "document" legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 "Interventi per lo sviluppo dellassociazionismo economico tra imprese artigiane"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_023.htm" \t "document" legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 (norme per lelezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per lartigianato); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_024.htm" \t "document" legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 (provvedimenti per lassistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_025.htm" \t "document" legge regionale 30 ottobre 1995 n. 50 (modifica della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_023.htm" \t "document" legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 "Norme per lelezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per lartigianato"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_026.htm" \t "document" legge regionale 1 marzo 1996 n. 8 (modifica alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_024.htm" \t "document" legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per lassistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_027.htm" \t "document" legge regionale 11 aprile 1996 n. 19 (modificazioni alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_005.htm" \t "document" legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978 n.28, recante interventi finanziari a favore dellartigianato); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_028.htm" \t "document" legge regionale 3 dicembre 1996 n. 50 (norme in materia di nomina di componenti delle Commissioni provinciali e ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1995 n. 30); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_029.htm" \t "document" legge regionale 20 gennaio 1997 n. 4 (modificazione alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI2_02_018.htm" \t "document" legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 recante norme di attuazione della HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FZN%2FZN8_02_004.htm" \t "document" legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dellattivitą di estetista"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_030.htm" \t "document" legge regionale 28 maggio 1997 n. 20 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_018.htm" \t "document" legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_031.htm" \t "document" legge regionale 6 novembre 1997 n. 43 (istituzione dellOsservatorio Regionale dellArtigianato); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_032.htm" \t "document" legge regionale 11 dicembre 1997 n. 47 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_018.htm" \t "document" legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria"); - legge regionale 27 dicembre 1999 n 45 (modifiche ed integrazioni alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_024.htm" \t "document" legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per lassistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_034.htm" \t "document" legge regionale 28 gennaio 2000 n. 4 (modifica alla HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_024.htm" \t "document" legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per lassistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane"); - HYPERLINK "http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2FLI%2FLI3_07_036.htm" \t "document" legge regionale 15 novembre 2001 n. 39 (interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica). DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 65. (Norma finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dallanno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVI "Artigianato" alle seguenti Unitą Previsionali di Base: U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dellartigianato (ridenominata) U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dellartigianato (ridenominata) 2. Agli oneri per lesercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dallarticolo 63, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nellU.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento". 4. Agli oneri derivanti dallarticolo 11 "Organizzazione e funzionamento delle Commissioni" si provvede con gli stanziamenti iscritti nellU.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe agli Enti Locali". 5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4, per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci. 6. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI "Artigianato", in relazione a quanto previsto dallarticolo 64 "Abrogazioni", fino ad esaurimento della loro funzione e dei relativi stanziamenti le seguenti Unitą Previsionali di Base: U.P.B. 16.103 - Agevolazioni al credito per lartigianato. U.P.B. 16.202 - Interventi promozionali per lartigianato - contributi in annualitą. U.P.B. 16.203 - Agevolazioni al credito per lartigianato. U.P.B. 16.204 - Agevolazioni al credito per lartigianato - contributi in annualitą. U.P.B. 16.205 - Sviluppo associazionismo nellartigianato. U.P.B. 16.206 - Sviluppo associazionismo nellartigianato - contributi in annualitą. Į Ā Ī b n } ß ą T U w x ö ÷ l m Å Ę Ņ Q ] % "% &, ', , , ¹, ŗ, T- U- Ź- Ė- é- ź- 0 ¤0 4 J4 K4 W4 65 k5 l5 x5 „F ²F “H µH )I *I EI FI ĪI ĻI CJ DJ cJ dJ ¬J J "K #K bK cK