Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO

Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

Descrizione

Il cittadino straniero discendente da avo italiano, può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, comma 1 L. 91/1992 e come da Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’08/04/1991.

La procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis viene svolta presso il Consolato italiano all'estero competente per i residenti all'estero.

Presso il Comune di residenza per i residenti in Italia.

Per presentare istanza in Comune, Lo straniero deve innanzitutto essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di dimora abituale. A tal fine non è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno, essendo sufficiente esibire copia della dichiarazione di presenza resa innanzi all’Autorità di frontiera al momento dell’ingresso; per gli stranieri provenienti dall’area Schengen, la stessa dichiarazione di volontà presentata al Questore competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Il procedimento per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana ha inizio, dopo la definizione della pratica di iscrizione anagrafica, con la presentazione dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa ed elencata nella circolare K.28.1 dell’08/04/1991, tradotta e legalizzata dall’ autorità italiana competente per territorio, secondo quanto stabilito negli accordi tra i diversi Paesi.

Il richiedente deve allegare all’istanza i seguenti documenti previsti dalla circolare del Ministero dell'Interno k.28.1 1991 alle lettera b :

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  2. atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero tradotto e legalizzato se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità estere, attestante che l’avo italiano emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato d’emigrazione prima della nascita dell’ascendente interessato;

Il certificato previsto al punto 6 della circolare:

certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, verrà richiesto dall'Ufficio ai Consolati competenti dopo la presentazione dell'istanza

  • fotocopia del passaporto in corso di validità.

 

Riferimento normativo:
Legge 05.02. 1992 n. 91
Sentenza Corte Costituzionale n. 30/1983
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’08 aprile 1991
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.78 del 19 febbraio 2001
 

Termine di conclusione: 180 giorni

Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Stato Civile

Altri enti coinvolti: Ministero dell’Interno, Prefettura, Autorità diplomatiche e consolari.

Documenti da presentare:


Note:


Uffici correlati: