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REQUISITI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE

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Commercio ed Attività Economiche


Requisiti generali per tutte le attività  commerciali

L'art. 12 della legge regionale n. 1/2007 ha stabilito che non possono esercitare l’attività commerciale (cd. REQUISITI MORALI) le persone che siano incorse in una delle seguenti situazioni:

  1. coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
  2. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  6. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  7. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

Ulteriori cause di esclusione dall’esercizio dell’attività commerciale sono stabilite per:

  • l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che non può essere altresì esercitata da coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi;
  • l’attività di distribuzione di carburanti che non può essere altresì esercitata da coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall’articolo 472 del codice penale.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi delle lettere 3), 4), 5), 6), nonché dei paragrafi successivi permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i REQUISITI MORALI devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Requisiti professionali per la somministrazione e la vendita di alimenti

L'art. 13 della Legge Regionale n. 1/2007 stabilisce che l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare, alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 

  1. relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
  • essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
  1. relativamente all’esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare:
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, la vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
  • essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e non alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti elencati è richiesto con riferimento alla persona preposta all’attività commerciale.