Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

Decertificazione

Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’EFFICIENTE, EFFICACE E TEMPESTIVA ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI E PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI – MODALITA’ PER LA LORO ESECUZIONE. DPR. 445/2000 ART. 71.

L’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012) – modifica l’articolo 40 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), disponendo che le certificazioni contenenti fatti, stati o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati; conseguentemente, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti di notorietà.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, su tutti i certificati attestanti fatti, stati o qualità personali, viene riportata, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La norma obbliga quindi le amministrazioni pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni per espressa previsione di legge.
Gli articoli 71 e 43 del DPR n. 445/2000 prevedono l’obbligo (perlomeno a campione) a carico delle P.A. di procedere alle verifiche di quanto autocertificato dal cittadino. In particolare, non potendo essere utilizzato il sistema certificativo, dal momento che le certificazioni non hanno più validità per la PA, l’amministrazione che richiede la verifica dovrà quindi inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni rese e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza di quanto dichiarato con i dati in possesso dell’amministrazione che li detiene.
Tali richieste dovranno rispettare alcuni requisiti minimi ed in particolare:
§ dovranno essere prodotte su carta intestata dell’ente, munite di timbro e firma (in caso di documento informatico è preferibile inviare la richiesta firmata digitalmente) e dovranno riportare nome, cognome e qualifica del richiedente.
§ dovranno essere inviate con una delle seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
a mezzo fax al numero 0185/395087
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Comune: Piazza della Libertà 47 16033 Lavagna

Al fine di garantire una corretta applicazione delle normativa si invitano gli interessati ad attenersi a quanto sopra riportato.

Si comunica altresì che per quanto riguarda il Comune di Lavagna, ai fini di un’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati da parte dell’amministrazione procedente, l’Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi e per l’effettuazione dei controlli è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza della Libertà 49 – 16033 LAVAGNA (GE).
Il responsabile dell’Ufficio è tenuto a far si che la risposta alle richieste di controllo da parte delle amministrazioni avvenga entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.