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Informazioni generali sul tributo e modulistica

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Con la Legge n. 147/2013 all'art. 1 comma 639 è stata istituita in tutti i Comuni italiani la "Tassa sui Rifiuti" denominata TARI per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.
Le principali caratteristiche della TARI sono:
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- adozione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione della tariffa;
- soppressione dell'addizionale ex-Eca (5%) e della maggiorazione dell'addizionale ex-Eca (5%) devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti;
- numero rate con scadenza stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare.

NORMATIVA TARI

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati.
Si intendono per:
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E SUPERFICIE IMPONIBILE

Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologia di attività, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999. 
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate od accertate ai fini della Tarsu di cui al D.Lgs. 507/93 ed ai fini della Tares di cui all'art. 14 della Legge n. 201/2011.
La tariffa, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è formata da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali dei costi del servizio di gestione (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità medie dei rifiuti conferiti (quota variabile) in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi.

TARIFFE

Per le utenze domestiche dei residenti nel Comune di Lavagna il tributo è commisurato alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare, il cui numero è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche. 
Per le utenze domestiche dei non residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare viene utilizzato il criterio di un componente ogni 42 mq. 
Per le utenze non domestiche le unità sono accorpate in classi di attività omogenee stabilite dall'allegato 2 del D.P.R. 158/99.
Alla tariffa è applicato il Tributo Provinciale pari al 3%, di esclusiva competenza della Città Metropolitana di Genova. 
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE: la dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio della detenzione, occupazione e/o variazione. 
La decorrenza della tariffa per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
La dichiarazione può essere presentata sia utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune sia a mezzo raccomandata o mail a patto che presenti tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento TARI.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino al verificarsi di eventi che comportino un diverso ammontare del tributo. 
NON OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SE NON CI SONO VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO DICHIARATO PER GLI ANNI PRECEDENTI.

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE: la dichiarazione di cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento di estinzione del tributo con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, con diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno in cui si è verificata la cessazione.
La denuncia di cessazione può essere presentata sia utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune sia a mezzo raccomandata o mail a patto che presenti tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento TARI.

- Dichiarazione di iscrizione TARI
- Dichiarazione di cessazione TARI
- Dichiarazione di esclusione TARI
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà