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Registrazione Dichiarazioni di Pubblica Sicurezza

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L’autorità di Pubblica Sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali e locali il Prefetto ed il Questore.
E’ autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all’ufficio di pubblica sicurezza.
Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Sindaco o chi ne fa le veci.
L’autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell’ambito del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza; nel caso del Comune di Lavagna, tali competenze sono organizzativamente attribuite a due diversi settori: il Corpo di Polizia Municipale e l’UO Relazioni con il Pubblico – Servizi Demografici;


Dichiarazione di cessione fabbricato: la previgente normativa in materia di dichiarazioni di cessione di fabbricato (D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge con Legge 18 maggio 1978 n. 191 cosiddetta “Legge Antiterrorismo” (in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità organizzata) prevedeva che “chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consenta, per un tempo superiore ad un mese, l’uso eslcusivo o parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che deve essere richiesto all’interessato” e per eventuali violazioni alla predetta disposizione si stabiliva il pagamento di una sanzione amministrativa (da € 103,00 a €1.549,00).

Recentemente la materia è stata oggetto di consistenti interventi normativi:

  • il decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti” ha stabilito – all’articolo 3 - che la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dalla legge antiterrorismo, precisando però che tale obbligo permane nel caso di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, arti e professioni.
  • il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 - all’articolo 5 – ha disposto che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”;
  • il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale di vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’Interno, nonché in materia di Fondo Nazionale per il Servizio Civile”,) ha esteso l’assorbimento dell’obbligo di dichiarazione di cessione fabbricato nella registrazione del contratto, anche per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, arti e professioni.

Alla luce degli interventi normativi sopra descritti e delle successive circolari emesse dal Ministero dell’Interno, si stabilisce, pertanto, che permane l’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato entro 48 ore all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, per tutti i contratti di locazione non registrati (durata inferiore ai 30 gg.) e per chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato.


Denunce di infortunio sul lavoro: è infortunio sul lavoro un incidente avvenuto in occasione di lavoro a chiunque presti la propria opera, dipendente, collaboratore, familiare, socio, dal quale sia derivata o la morte o l’inabilità permanente o temporanea al lavoro e che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Il datore di lavoro, nel termine di 48 ore, deve dare comunicazione degli infortuni che sono stati diagnosticati guaribili in più di tre giorni all’INAIL e all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (nel caso del Comune di Lavagna al Sindaco).

Riferimenti normativi:
D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191;
D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – Art 3.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Art. 5;
D.L. 20 giugno 2012 n. 79;
D. Lgs. n. 286/1998 Art. 7;
D.P.R. n. 1124/1965 Art. 54;
Circolare Ministero dell’Interno n. 557/LEG/010.418.6 del 31.05.2011;
Circolare Ministero dell’Interno n. 557/LEG/912.138 del 20.07.2012;

Termine di conclusione: immediato

Responsabile dell’atto finale: /

Altri enti coinvolti: Questura - Ispettorato del Lavoro - Carabinieri

Documenti da presentare:

  • Modulo cessione fabbricato
  • Modulo dichiarazione ospitalità extracomunitari

Note: /

Uffici correlati: Comando Polizia Municipale