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Imposta di Soggiorno

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Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 22/12/2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stata istituita l'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 24/04/2017 n. 50 ed ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/97.

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 07/02/2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 15/10/2020 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2020 e successivi.

L'Imposta di Soggiorno verrà applicata dal 1° marzo al 31 ottobre.

Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 dell'11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

Presupposto dell'Imposta.

Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lavagna, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per hotel, alberghi diffusi, locande, b&b, agriturismi e campeggi/parchi per vacanza ed in misura forfettaria per case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.

Soggetto passivo.

Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Lavagna, che pernotta nelle strutture ricettive del territorio. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta non è considerato sostituto o responsabile di imposta. Il gestore della struttura ricettiva ospitante è un agente contabile responsabile della riscossione del tributo e del riversamento del medesimo al Comune di Lavagna nonchè titolare di competenze strumentali all'esazione del tributo nei confronti del Comune di Lavagna.

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Le tariffe in vigore per l'anno 2020 e successivi sono state adottate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 138 del 15/10/2020 e di seguito riportate:

Hotel 5*
Hotel 4*
Hotel 3*
Hotel 2*
Hotel 1*
Alberghi diffusi
Locande
B&B
Agriturismo
Campeggi / Parchi per vacanza
Piazzole stanziali in campeggi / Parchi per vacanza

case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza
e appartamenti ammobiliati ad uso turistico (comprese
le locazioni a scopo lavorativo o studio)

 

  5,00 € persona / giorno
  4,00 € persona / giorno
  1,50 € persona / giorno
  1,00 € persona / giorno
  1,00 € persona / giorno
  1,00 € persona / giorno
  1,00 € persona / giorno
  1,00 € persona / giorno
  1,00 € persona / giorno
  0,50 € persona / giorno
15,00 € (forfettaria x anno)

soggiorni da 1 a 7 giorni 8,00 € / alloggio
soggiorno da 8 a 15 giorni 10,00 € / alloggio
soggiorno maggiore di 15 giorni 15,00 € / alloggio
(la tariffa forfettaria si intende per singolo contratto
di locazione)

Per soggiorni superiori al mese la tassa di soggiorno non è dovuta

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:

a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
g) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
h) I soggetti residenti nel Comune di Lavagna.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata (ad esclusione della lettera a) alla presentazione da parte del soggetto passivo del tributo al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione scaricabile e messo a disposizione dal Comune da inviarsi, da parte del gestore della struttura ricettiva, a mezzo indirizzo PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Per i gruppi di persone superiori alle 20 unità che giungano con bus turistici, da calcolarsi dando esclusi autisti ed accompagnatori, si applicherà una riduzione dell'imposta pari al 50%.

I soggiornanti in piazzole stanziali in campeggi e parchi vacanza sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione di Giunta Comunale.

I soggiornanti in case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo forfettario nella misura sopra determinata.

In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta, il gestore della struttura ricettiva dovrà far compilare al soggetto passivo, il modulo scaricabile e messo a disposizione dal Comune da inoltrarsi successivamente a mezzo indirizzo PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Modalità di pagamento e adempimenti

L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore dovrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola Imposta di Soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di Soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ogni mese di riferimento, la dichiarazione mensile contenente l'indicazione del numero di persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e presentazione della relativa certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità e dell'imposta dovuta. La dichiarazione mensile dovrà riportare anche gli estremi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'Imposta di Soggiorno al Comune di Lavagna riscossa per conto dell'Ente per il periodo di riferimento.

La dichiarazione mensile va effettuata mediante il portale condiviso, predisposto dal Comune, al seguente link:

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Per assistenza tecnica al software è possibile contattare la società Proxima s.r.l. al numero 02 89605116 nella giornata di venerdì dalle ore 14 alle 18 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: infoalberghi@proximasrl.net

Per l'anno 2021 è fatto divieto di presentare la dichiarazione mensile a mezzo cartaceo ed a mezzo PEC.

Le dichiarazioni mensili presentate all'ufficio Protocollo o a mezzo PEC non verranno accettate dagli uffici competenti.

Versamenti dell'Imposta di Soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Lavagna entro dieci giorni dalla fine di ogni mese di riferimento, con le seguenti modalità:

- in contanti presso lo sportello di tesoreria;
- mediante bonifico bancario sul conto postale dedicato al seguente codice Iban: IBAN: IT-93-F-07601-01400-001041015882 intestato al Comune di Lavagna - Imposta di Soggiorno - Serivizio Tesoreria;
- mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Modello 21

Il Conto della Gestione, Modello 21, va generato mediante il Portale dell'Imposta di Soggiorno e consegnato tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo
- tramite PEC firmando digitalmente il documento
- tramite posta raccomandata

Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno nonchè della presentazione del conto di gestione. 

Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano nei confronti del soggiornante le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Sanzioni

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento da parte del soggetto passivo dell'Imposta di Soggiorno si applica la sanzione tributaria per il 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione mensile o del conto di gestione alle prescritte scadenze e per l'omesso o parziale riversamento dell'Imposta di Soggiorno al Comune di Lavagna alle scadenze prefissate da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Riscossione Coattiva

Le somme dovute all'Ente per l'Imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Rimborsi

Nei casi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'Imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'Imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nel conto giudiziale.
Nel caso in cui i verasamenti non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Link utili

AllegatoDimensione
Imposta di Soggiorno - Delibera di Consiglio Comunale e Regolamento.pdf398.15 KB
Modulo di Dichiarazione Imposta di Soggiorno - Esenzione 2019.pdf53.78 KB
Modulo Dichiarazione Imposta di Soggiorno - Omesso Versamento_0.pdf107.64 KB
Del. CC n. 31.2017 - Adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria.pdf262.96 KB
Imposta di Soggiorno - Tariffe.pdf393.91 KB