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TOSAP

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Tributi


Cos'è la TOSAP

E' la tassa comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono definite permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono definite temporanee.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo n. 507/93 articoli da 38 a 57

Come si accede

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed in particolare all'Ufficio Lavori Pubblici per le occupazioni permanenti ed all'Ufficio Polizia Municipale   per le occupazioni temporanee.

Chi paga la TOSAP

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Come si computa la TOSAP

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all’ unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in raqione del 10 per cento.

Obblighi del contribuente:

Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprasuolo e sottosuolo di una pubblica area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, corredata, ove occorra, da un disegno dell’opera in triplice copia contenente la dichiarazione di adeguarsi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l’obbligo del pagamento della relativa tassa.
Il competente ufficio comunale, esaminata la richiesta ed espletate le procedure di rito, rilascerà, con atto formale, apposita concessione nella quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte degli organi comunali.
Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione-autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell’ eventuale risarcimento del danno subito.
Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o autorizzazione saranno poste a carico del richiedente.

Denuncia e versamento della tassa:

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati al versamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell’ atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell’ anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all’uopo predisposti dagli uffici comunali competenti e sottoriportati; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente , gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivo dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui all’articolo precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo all’uopo predisposto.

Per le occupazioni permanenti del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni di aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 507/93.
Sono comunque escluse dall’ obbligo della denuncia, le occupazioni poste in essere in occasioni di fiere, festeggiamenti e mercati.

Dove di paga la Tosap:

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale è gestito in concessione dalla ditta ICA di La Spezia (Viale Italia 136, 19124 La Spezia - Tel: 0187.57521), facendo riferimento all'Ufficio sito in Lavagna, CORSO GENOVA 100, orario al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12. E' possibile contattare l'ufficio alla seguente e-mail ica.lavagna@icatributi.it (Tel: 0185.301490).

E' possibile, inoltre, contattare il Concessionario ai seguenti riferimenti:

sito: www.icatributi.it                 informazioni: info@icatributi.it          posta certificata: info@pec.icatributi.com

Sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e tardivo pagamento:

- in caso di mancata denuncia il 100 % dell’ imposta evasa , riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla
notifica dell’ avviso di pagamento ,
- in caso di infedele denuncia il 50 % dell’ imposta evasa, riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla
notifica dell’ avviso di pagamento,
- in caso di mancato pagamento entro i termini previsti per la scadenza 30 % a seguito dell’emissione dell’ avviso raccomandato;
- qualora il contribuente si rechi spontaneamente all’ ufficio si applica il ravvedimento operoso come previsto dalla normativa in materia, con conseguente riduzione della sanzione.

Modulistica correlata:

- modulo dichiarazione occupazione suolo pubblico
-
modulo con pagamento anticipato convenzionato

Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche:

- Deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2018 per approvazione della modifica della classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche ai fini dell'applicazione della TOSAP - effetti sul Regolamento per l'applicazione del tributo
- Classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche ai fini dell'applicazione della TOSAP (allegato A)
- Regolamento per l'applicazione della TOSAP (allegato B)

Tariffe Tosap vigenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/08/2012

Esenzioni previste dal vigente Regolamento Tosap:

  • le occupazioni occasionali indicate nell’art. 5 bis; si allega l'elenco delle occupazioni di cui all'art. 5 bis
  • le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  • le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sul redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  • le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei Servizi Pubblici di Trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di provata pertinenza e le aste delle bandiere;
  • le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  • le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio);
  • occupazioni di spazi soprastanti con faretti, telecamere, lampade e luci in genere;
  • occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi, nel rispetto delle autorizzazioni relative alle indicazioni ed alle norme di arredo urbano stabilite dall’Amministrazione Comunale;
  • le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l’area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
  • le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
  • le occupazioni di aree cimiteriali;
  • le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi effettuate a cura degli stessi utenti;
  • i passi carrai di accesso ai fondi agricoli, i passi carrai a raso se non segnalati da cartello di divieto di sosta ed i passi carrai la cui costituzione sia avvenuta prima dell’ acquisizione della proprietà o della servitù di uso pubblico della strada a cui accedono.

Sono esclusi dall’esenzione i passi carrai regolarmente autorizzati o i passi carrai per i quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione.

Riduzioni previste dal vigente Regolamento Tosap:

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste all’art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, nel modo seguente;
- fino a 8 ore e fino a 14 giorni (riduzione tariffa giornaliera del 50%)
- fino a 8 ore ed oltre a 14 giorni (riduzione tariffa giornaliera del 50% + 50%)
- oltre le 8 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni
- oltre le 8 ore e fino a 24 ore (tariffa ridotta del 50%) ed oltre i 14 giorni

2) La tassa si applica a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

3) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell’ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a metri quadrati 100, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di mani,festazioni politico, culturali e sportive, la tariffa di cui all’art. 2 del presente regolamento è ridotta dell’80%.

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui all’art. 2 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per Cento.

9) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa é ridotta del 50 per cento.

10) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di un terzo.

11) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’ attività edilizia possono essere ridotte fino al 30 per cento.

12) Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 45 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni effettuate da pubblici esercizi da venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tassa è dovuta secondo il prospetto delle tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

13) Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate per la realizzazione di interventi edilizi attuati secondo le vigenti indicazioni del “Progetto Colore” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale, divenuta esecutiva, n. 28 del 14/07/2006, la tariffa è ridotta al 50%.

Manifestazioni ed eventi con richiesta di concessione di Patrocinio Comunale:

Per tutti i soggetti, gli enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che intendessero richiedere al Comune la concessione del gratuito patrocinio per un evento od una iniziativa, si precisa che le agevolazioni tariffarie e tributarie sono applicate dagli Uffici Comunali e dal Concessionario della riscossione sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme statali e dai Regolamenti comunali. Di seguito si riporta il Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocinio che riassume le agevolazioni spettanti per la fattispecie in esame.

- Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocinio