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ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA E TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE


CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
PER MATRIMONIO - cittadini stranieri coniugati con italiani:
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è assegnata – a decorrere dal 1° giugno 2012 – al Prefetto (Direttiva Ministro dell’Interno 7 maggio 2012).
PER RESIDENZA IN ITALIA - cittadini stranieri residenti in Italia:
La cittadinanza, ai sensi dell' articolo dell'art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
· Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
· Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9,c.1 lett.a)
· Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
· Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
· All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
· Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano(art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza
ACQUISTO AUTOMATICO
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
ELEZIONE DI CITTADINANZA
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza
La domanda va inoltrata alla Prefettura competente. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall’autorità competente entro novanta giorni dalla ricezione del decreto.
Il giuramento deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all’intestatario del decreto e va prestato:
· in Italia, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza;
· all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica o consiliare italiana competente per la località straniera di residenza.
Riferimento normativo:
Legge 13.06.1912 n. 555
Legge 05.02. 1992 n. 91
DPR 12.10.1993 n. 572
Termine di conclusione: 180 giorni
Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile
Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Stato Civile
Altri enti coinvolti: Ministero dell’Interno, Prefettura, , Autorità diplomatiche e consolari, Casellario Giudiziale.
Documenti da presentare:
Note:
Uffici correlati: